SATANISMO GIURIDICO

Inquadramento costituzionale

 

 

Mi è capitato spesso di imbattermi in persone che, appena saputo che sono un Satanista, mi hanno posto la seguente domanda : “ma è legale?”.

È evidentemente una domanda sciocca, ma non è trascurabile il fatto che troppe persone ancora credano che il nostro Culto sia ai limiti o addirittura oltre la legalità.

Ho impiegato molto tempo a scrivere questo articolo, pur essendo consapevole della sua urgenza, ma ho ritenuto più importante l’essere rigoroso e meticoloso nella redazione di un piccolo lavoro che sarà molto utile sia a chi è già satanista, sia a chi non lo é. Ma soprattutto sarà determinante per coloro i quali vogliono avvicinarsi al Culto ma temono i risvolti legali di tale scelta.

L’articolo verte sul rapporto tra satanismo e legislazione italiana, ovvero su quale sia l’inquadramento del satanismo nelle leggi che governano il nostro paese, nello specifico porremo particolare enfasi sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

Si tenga presente che la legge è di rapida obsolescenza, una materia che cambia continuamente, basti vedere la gigantesca mole di leggi che vengono approvate ogni anno. Quindi è possibile che alcuni riferimenti normativi contenuti in questo articolo cambino col tempo e che di conseguenza l’articolo vada aggiornato. In ogni caso, la diffusione del nostro Culto sta marciando rapidamente, quindi ritengo necessario fare il punto della situazione ic et nunc (qui e ora).

Orbene, la prima cosa da fare è tracciare un breve quadro della struttura dell’ordinamento giuridico italiano, ciò si rivelerà necessario al lettore per comprendere bene il ruolo della Costituzione e delle norme in materia di “fattore religioso”.  Sappiamo bene che il satanismo non è una religione, ma per comodità ci rifaremo al termine usato dal legislatore.

L’ordinamento giuridico è composto a strati, sussiste una gerarchia tra le varie norme da cui è costituito. Le disposizioni sulla legge in generale (preleggi) individuano 3 diverse fonti del diritto :

 

- LEGGI

- REGOLAMENTI

- USI E CONSUETUDINI

 

Al di sopra di tutte le fonti (anche delle leggi ordinarie) c’è la Costituzione, la nostra carta Repubblicana che è alla base di tutta la struttura politica, giuridica e istituzionale del  paese. Partiremo proprio dalla disamina degli articoli della Costituzione che trattano del “fattore religioso”.

 

Articolo 7

“lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”

 

Articolo 8

 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

 

 

Si tenga presente che ci troviamo in quel comparto della Costituzione chiamato “principi fondamentali “ e che comprende i primi 12 articoli, perciò stiamo parlando proprio del cuore del nostro ordinamento, stiamo parlando di principi incontestabili.

Sull’ articolo 7 non ci soffermeremo molto, esso riguarda i rapporti tra Stato e chiesa cattolica, il che richiederebbe una trattazione apposita basata sullo studio del diritto ecclesiastico e canonico.

Molto più importante è l articolo 8,  esso fissa il principio di uguaglianza tra tutte le confessioni religiose presenti sul territorio della repubblica, a prescindere dal numero di fedeli, in questa tutela rientrano anche le minoranze. È bene specificare che l’articolo in questione è più che altro riferito alle confessioni religiose “istituzionalizzate“, come ad esempio la Chiesa Valdese, che hanno uno statuto e hanno stipulato con lo Stato italiano una Intesa che ne disciplina i rapporti, esattamente come i rapporti tra Stato e chiesa cattolica sono disciplinati dai famosi Patti Lateranensi. In ogni caso, per analogia, il suddetto articolo si applica anche ai semplici movimenti fideistici, culti , e minoranze religiose (non è strettamente necessario fondare una associazione culturale con tanto di partita IVA  per essere tutelati dell’ordinamento) . L’enunciato normativo di cui al secondo comma:“in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano “ fissa un principio di eccezionale importanza per noi Satanisti, ovvero la libertà di esercitare il proprio Culto nel rispetto della legge, e questo ci riporta al non-satanismo degli acidisti che violano le norme giuridiche, soprattutto quelle del Codice Penale.

Per citare dei noti esempi: la profanazione dei cimiteri è un reato, così come lo è la violenza sugli animali (mi riferisco agli sciocchi che sacrificato gatti in nome del Dio) punita dagli articoli 544 bis e ter del Codice Penale. Gli omicidi rituali, come quelli propugnati da alcuni satanisti tradizionali, sono punitia norma dell’articolo 575.

 

 

Art. 544-bis. (Uccisione di animali)


1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da  quattro mesi a due anni.

 

Art. 544-ter.  (Maltrattamento di animali)


1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da  tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

 

Art. 575 (omicidio)

 

Chiunque cagiona la mortedi un altro individuo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

 

Vediamo adesso gli articoli 19 e 20 della Costituzione.

 

Art. 19.

 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

 

Art. 20.

 

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

 

Credo che queste disposizioni siano di facile interpretazione e non richiedono commenti specifici,l’articolo 19 è il manifesto del principio di laicità dello stato, un principio spesso sconfessato dalla pesante influenza della chiesa cattolica sulle scelte della politica italiana, ma questo è un discorso che ci porterebbe fuori tema. L’unico concetto su cui ritengo opportuno soffermarsi è quello di “buon costume “…. Cosa significa “riti contrari al buon costume? che caratteristiche dovrebbe avere un rito conforme al “buon costume “?

In buona sostanza questa espressione equivoca è frutto di un retaggio storico ormai privo di rilevanza. Bisogna infatti considerare che la Costituzione è entrata in vigore nel 1948, di conseguenza risente ancora della mentalità retrograda di quel tempo.

Che differenza fa se un rapporto sessuale viene consumato sotto le coperte o durante un rito di magia?  O ancora … quale illecito compirebbe chi celebra un rito orgiastico se nelle case di tutta Italia i rapporti sessuali di gruppo rientrano ormai nella normalità ? Potremmo continuare … un rituale che prevede la masturbazione è forse più contrario al “buon costume” di una masturbazione davanti ad una ragazza in webcam?

È palese quindi che questo “buon costume” è ormai una espressione priva di contenuto e oserei dire priva anche di valore giuridico. Attenzione però questo discorso vale per i rituali eseguiti in ambito privato. Un rituale orgiastico in pubblico costituisce reato (atti osceni in luogo pubblico) ai sensi dell’articolo 527 CP.

Va ovviamente chiarito che, anche qualora ci trovassimo in ambito privato, se durante un rituale viene macellato un animale o una minorenne viene coinvolta in un rapporto sessuale (reato punito dall’art. 609 bis –decies del Codice Penale) la situazione cambia completamente.

Orbene, quelli fin qui esplicati sono gli articoli della costituzione che trattano esplicitamente del rapporto religione – diritto . Vi sono tuttavia altre disposizioni che tutelano seppur indirettamente il nostro Culto :mi riferisco agli articoli 18 e 21, che trattano rispettivamente della libertà di associazione e della libertà di manifestazione del pensiero.

 

Art. 18.

 

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Come si può notare dall’enunciato normativo sono permesse associazioni di qualunque genere, a meno che non operino nel nascondimento(e in questo discorso rientrano anche le sette) o influenzino la politica attraverso una vera e propria organizzazione militare si vuole così prevenire il cosiddetto “colpo di stato”.

 

Art. 21.

 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (….).

L articolo 21 fissa il principio della libertà di pensiero, di conseguenza esprimere il Culto e farne propaganda è permesso dalla Costituzione stessa, ed è un diritto che non può essere messo in discussione.

 

Un ultimo comparto della costituzione che voglio analizzare è quello che riguarda la disciplina dei movimenti di estrema destra. Sappiamo bene che il satanismo non ha un colore politico, la scelta di seguire una determinata ideologia politica o un partito è totalmente personale e indipendente dal fatto di essere satanisti. Tuttavia non si può far a meno di notare come molti  associno al culto anche l’adesione agli ideali della estrema destra. Per costoro riporto un commento alla settima disposizione transitoria della costituzione :

 

“E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.”

 

Si sa che la storia l’ha scritta (o meglio, riscritta) chi ha vinto la guerra, di conseguenza anche la Costituzione è impregnata di antifascismo, tuttavia questa disposizione tuttora in vigore è caduta in disuso nella pratica ed è facilmente aggirabile, esistono numerosi movimenti di estrema destra che esprimono i loro ideali (Casapound ne è un esempio) senza per questo essere perseguibili. In fin dei conti non è possibile vietare la diffusione di un determinato pensiero, si entrerebbe automaticamente in collisione con l’art 21 (libertà di pensiero) della stessa Costituzione. Oltretutto l’attuale situazione economica e politica del paese sta automaticamente cagionando un irreversibile revival della destra, il che costituisce una reazione piuttosto comprensibile del popolo italiano (e non solo italiano).

In conclusione, essere e dichiararsi Satanisti non è illegale, e a chi cerca di convincervi del contrario sbattetegli in faccia la Costituzione della Repubblica Italiana e non avrà più nulla da rifiatare!

 

 

Atrax Blackflare

Anno MMVII

 

 

 

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